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L'Ordine è un "Ente di diritto pubblico non economico" i cui provvedimenti hanno carattere di "atti amministrativi" sottratti al controllo esterno di legittimità. È dotato di autonomia organizzativa e di regolamentazione, ed è retto da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri calcolato in rapporto al numero degli iscritti.

Il Consiglio nomina il Presidente che assume il ruolo di legale rappresentante dell'Ordine in tutti gli atti esterni, rilascia certificazioni ed attestati su richiesta degli iscritti, di privati cittadini o di Enti Pubblici. Il Vice Presidente dell'Ordine fa le veci del Presidente in caso di assenza.

Il Segretario è investito di funzioni notarili all'interno dell'Ordine: redige e sottoscrive verbali e delibere, ne autentica le copie per uso privato e ufficiale, custodisce l'archivio, sovrintende all'attività degli uffici secondo le direttive del Presidente e cura l'affissione, la pubblicazione e il recapito agli interessati delle delibere del Consiglio.

Il Consiglio direttivo è affiancato dal Collegio dei Revisori dei conti, di origine elettiva. Gli organi vengono eletti dall'Assemblea degli iscritti e rimangono in carica per tre anni.

Al Consiglio direttivo dell’Ordine spettano i seguenti compiti:

  • Compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
  • Vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
  • Designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
  • Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  • Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.