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ECM – Educazione Continua in Medicina

L’ECM è un programma nazionale di attività formative. I professionisti sanitari hanno l'obbligo di mantenersi aggiornati per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale deontologico e di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile. Questo obbligo è previsto anche dal Codice Deontologico che all’art. 11 recita:

Formazione permanente e aggiornamento professionale

1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire

l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale.

2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell’aggiornamento

professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso

scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria e alla

domanda di salute dei cittadini.

3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento

professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di

appartenenza abbiano previsto la partecipazione, con particolare riferimento al dossier

formativo di gruppo predisposto dalla Federazione stessa o dall’Ordine.”

Il Programma nazionale di ECM è stato avviato nel 2002, in base al D.Lgs 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità.

Coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine sono esonerati dall’obbligo ECM per l’anno di iscrizione (solare, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre); eventuali crediti acquisiti nell’anno di esenzione andranno persi.

IMPORTANTE:

La polizza assicurativa per responsabilità professionale, che ogni farmacista è tenuto a stipulare tanto per i danni cagionati con colpa lieve quanto con colpa grave, non sarà efficace per i farmacisti che non abbiano assolti almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale ECM.

Quanti crediti ECM devo conseguire?

Ogni iscritto deve conseguire nel triennio un numero standard di 150 crediti ECM, dai quali vanno sottratti:

- crediti da riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio (attivato come dossier formativo di gruppo da FOFI per tutti gli iscritti)

- crediti da riduzione derivanti dagli anni precedenti

- eventuali esoneri o esenzioni

Si arriva così alla posizione personale di ogni iscritto, consultabile sul sito Co.Ge.A.P.S.

Il Co.Ge.A.P.S. è il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie ed è la banca dati dei crediti ECM di ciascun professionista sanitario, che, tramite l’iscrizione all’Area Riservata del sito può verificare e gestire la propria situazione.

Chi comunica i crediti ECM al Co.Ge.A.P.S.?

I crediti ECM acquisiti da ogni professionista sanitario attraverso corsi accreditati a livello nazionale, vengono comunicati all’Agenas (Agenzia Nazionale Sanitaria) dal Provider accreditante. Tale comunicazione avviene entro 90 giorni dal termine di validità del corso e non nel momento stesso in cui viene rilasciato l’attestato ECM. Se ad esempio un corso residenziale ECM si svolge dal 01/01/2019 al 30/03/2019, l’attestato riporterà la data del 30/03/2019, mentre la rendicontazione all’Agenas verrà effettuata entro il 30/06/2019 (entro 90 giorni dal termine validità). Se invece ad esempio un corso ECM online  si svolge dal 01/01/2019 al 31/12/2019, l’attestato ECM riporterà la data di conclusione individuale dal corso, ma la rendicontazione all’Agenas verrà effettuata entro il 30/03/2020 (entro 90 giorni dal termine validità). Questo per quanto attiene alla comunicazione dei crediti ECM all’Agenas, ma è l’Agenas a dover poi comunicare tali crediti al Co.Ge.A.P.S.

Perché sul sito Co.Ge.A.P.S. non sono presenti i miei crediti ECM?

Se l’Agenas non viene aggiornata in tempo reale dai Provider (ndr la “zona grigia” dei 90 giorni o più), anche il Co.Ge.A.P.S. spesso non viene aggiornato in tempo reale dall’Agenas. Una volta che il Provider rendiconta i crediti ECM, è infatti l’Agenas a doverli comunicare al Co.Ge.A.P.S. secondo tempi che purtroppo non sono né certi, né definiti. Tale aggiornamento avviene non prima dei 90 giorni dal termine di validità del corso per l’Agenas, ma potrebbe essere necessario un ulteriore lasso di tempo prima di vedere riconosciuti i propri crediti ECM anche nel portale Co.Ge.A.P.S.. In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non risultare presso il Co.Ge.A.P.S.. Per questo le verifiche relative ai crediti acquisiti in ogni triennio ECM viene effettuata dall’Agenas solo dopo il 30 Marzo dell’anno successivo alla fine del triennio stesso (ovvero una volta passati i 90 giorni utili per la rendicontazione).

È possibile inserire i propri crediti ECM su Co.Ge.A.P.S.?

Solo i crediti ECM acquisiti attraverso attività di formazione individuale non accreditata, (ad es. attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche, tutoraggio, esperienza professionali all’estero, etc.) devono essere caricati in autonomia dal professionista, con limite un massimo di 30 crediti a triennio.

Esonero

I professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM per l’intero periodo di formazione nella misura di 4
crediti per mese. Per poter computare tali crediti, il relativo corso deve avere durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM).

L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale, e deve essere richiesto dal professionista.

Esenzione

Anche l’esenzione dall’obbligo formativo ECM costituisce una riduzione dell’obbligo formativo triennale e deve essere richiesto dal professionista.  E’ quantificata nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza:
· aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
· permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
· assenza per malattia;
· aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
· aspettativa per cariche pubbliche elettive
· aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi
sindacali.
I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio.